Art. 26.

      1. L'articolo 134 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 134. - (Regolamentazione dell'attività lavorativa). - 1. Il Ministro della solidarietà sociale provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a regolamentare l'attività lavorativa prestata dagli ospiti di comunità e di strutture per la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza gestite da enti pubblici,privati o da enti ausiliari, con particolare riferimento alla corresponsione di un'adeguata remunerazione, comprensiva dei contributi previdenziali, per le attività fonte di reddito per gli enti medesimi».

 

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